Art. 713
Provvedimenti del presidente
Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero [Codice di procedura civile 70, n. 3, 71]. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui [Codice di procedura civile 715] del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando [Codice civile 419] e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.
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