x

x

Art. 712

Forma della domanda

La domanda per interdizione [Codice civile 414] o inabilitazione [Codice civile 415] si propone con ricorso [Codice civile 417; Codice di procedura civile 125] diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio [Codice civile 43; Codice di procedura civile 9, 18].

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado [Codice civile 76], degli affini entro il secondo grado [Codice civile 78] e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando [Codice civile 424; Codice di procedura civile 732, 754].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.