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Art. 188

Attività istruttoria del giudice

Il giudice istruttore provvede all’assunzione dei mezzi di prova [Codice di procedura civile 202] e esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell’articolo seguente [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 81, 82, 83-bis, 84, 110].

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