Art. 207
Processo verbale dell’assunzione
Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice [Codice di procedura civile 126, 130].
Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante.
Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone [Codice di procedura civile 116].
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