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Art. 207

Processo verbale dell’assunzione

Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice [Codice di procedura civile 126, 130].

Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante.

Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone [Codice di procedura civile 116].

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