Art. 219
Redazione di scritture di comparazione.
Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico [Codice di procedura civile 194].
Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta [Codice di procedura civile 116, 215].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.