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Art. 219

Redazione di scritture di comparazione.

Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico [Codice di procedura civile 194].

Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta [Codice di procedura civile 116, 215].

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