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Art. 221

Modo di proposizione e contenuto della querela

La querela di falso [Codice di procedura civile 318] può proporsi [Codice di procedura civile 9; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 65, 99, 101], tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio [Codice di procedura civile 222, 355], finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [Codice civile 2700, 2702; Codice di procedura civile 324].

La querela deve contenere, a pena di nullità [Codice di procedura civile 156], l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale [Codice di procedura civile 83, 84], con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza.

È obbligatorio l’intervento nel processo del pubblico ministero [Codice di procedura civile 70, 158].

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