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Art. 224

Sequestro del documento

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel Codice di procedura penale [Codice di procedura penale 253], dopo di che si redige il processo verbale di cui all’articolo precedente.

Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale [Codice di procedura civile 126] alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 98].

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