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Art. 226

Contenuto della sentenza

Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a euro 2 e non superiore a euro 20 [Codice di procedura civile 179].

Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’articolo 480 del codice di procedura penale.

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