x

x

Art. 233

Deferimento del giuramento decisorio

Il giuramento decisorio [Codice civile 2736, 2960; Codice di procedura civile 292] può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale [Codice di procedura civile 83, 84] o con atto sottoscritto dalla parte.

Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.