Art. 267
Costituzione del terzo interveniente
Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell’articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura [Codice di procedura civile 83; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 3].
Il cancelliere dà notizia [Codice di procedura civile 136] dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza [Codice di procedura civile 170].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.