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Art. 267

Costituzione del terzo interveniente

Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell’articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura [Codice di procedura civile 83; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 3].

Il cancelliere dà notizia [Codice di procedura civile 136] dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza [Codice di procedura civile 170].

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