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Art. 270

Chiamata di un terzo per ordine del giudice

La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all’uopo egli fissa.

Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177] la cancellazione della causa dal ruolo [Codice di procedura civile 307].

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