Art. 544
Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Se il credito pignorato è garantito da pegno, s’intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice [Codice civile 2784; Codice di procedura civile 502, 554].
Se il credito pignorato è garantito da ipoteca [Codice civile 2808], l’atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari [Codice civile 2843].
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