Art. 547
Dichiarazione del terzo
Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna [Codice di procedura civile 553].
Deve altresì specificare i sequestri [Codice di procedura civile 670] precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni [Codice civile 1264] che gli sono state notificate o che ha accettato [Codice di procedura civile 550].
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante [Codice di procedura civile 269] nel termine perentorio fissato dal giudice [Codice di procedura civile 630].