Art. 550
Pluralità di pignoramenti
Il terzo deve indicare i pignoramenti [Codice di procedura civile 543] che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 524 secondo e terzo comma.
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