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Art. 308

Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

L’ordinanza [Codice di procedura civile 307] che dichiara l’estinzione è comunicata [Codice di procedura civile 136] a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell’udienza [Codice di procedura civile 134]. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’articolo 178 commi terzo, quarto e quinto [Codice di procedura civile 630].

Il collegio provvede in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737] con sentenza se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177, 279] se l’accoglie.

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