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Art. 307

Estinzione del processo per inattività delle parti

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo [Codice civile 2668; Codice di procedura civile 276, 290, 338, 424, 630], il processo, salvo il disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di tre mesi, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 126].

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo [Codice di procedura civile 309, 310].

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice [Codice di procedura civile 102] che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre [Codice di procedura civile 50, 289, 305, 367, 433, 445].

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza [Codice di procedura civile 308] del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.

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