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Capo VII – Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo

Sezione I – Della sospensione del processo

Art. 295

Sospensione necessaria

Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

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Art. 296

Sospensione su istanza delle parti

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

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Art. 297

Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

Se col provvedimento di sospensione [Codice di procedura civile 296] non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’articolo 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato [Codice di procedura civile 324] della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’articolo 295.

Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore [Codice di procedura civile 125] o, in mancanza, al presidente del tribunale.

Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato [Codice di procedura civile 170], a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

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Art. 298

Effetti della sospensione

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento [Codice di procedura civile 48, 52, 699].

La sospensione interrompe i termini in corso [Codice di procedura civile 152], i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.

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Sezione II – Dell’interruzione del processo

Art. 299

Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Se prima della costituzione in cancelleria [Codice di procedura civile 165, 166] o all’udienza davanti al giudice istruttore [Codice di procedura civile 181, 183], sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [Codice di procedura civile 75] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza [Codice di procedura civile 110, 111] il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione [Codice di procedura civile 303], osservati i termini di cui all’articolo 163-bis.

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Art. 300

Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore [Codice di procedura civile 82], questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti [Codice di procedura civile 170, 292].

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria [Codice di procedura civile 302, 305] o la riassunzione a norma dell’articolo precedente [Codice di procedura civile 303].

Se la parte è costituita personalmente [Codice di procedura civile 82, 86], il processo è interrotto al momento dell’evento.

Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace [Codice di procedura civile 171, 290, 291], il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione [Codice penale 148] di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292.

Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio [Codice di procedura civile 275], esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione [Codice di procedura civile 279, 280, 281].

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Art. 301

Morte o impedimento del procuratore

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso [Codice di procedura civile 82, 286, 479].

In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299.

Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa [Codice di procedura civile 85].

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Art. 302

Prosecuzione del processo

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo [Codice di procedura civile 305] può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante [Codice di procedura civile 170].

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Art. 303

Riassunzione del processo

Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere [Codice di procedura civile 305] la fissazione dell’udienza notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo [Codice di procedura civile 110, 299].

In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto [Codice civile 43; Codice di procedura civile 328, 330].

Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata si procede in sua contumacia [Codice di procedura civile 171; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125, 125-bis, 126].

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Art. 304

Effetti dell’interruzione

In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.

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Art. 305

Mancata prosecuzione o riassunzione

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue [Codice di procedura civile 307, 308, 309, 310].

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Sezione III – Dell’estinzione del processo

Art. 306

Rinuncia agli atti del giudizio

Il processo si estingue [Codice di procedura civile 319] per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti [Codice di procedura civile 125] e notificati alle altre parti [Codice di procedura civile 170, 390].

Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo [Codice di procedura civile 308, 310, 391].

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro [Codice di procedura civile 90]. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177].

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Art. 307

Estinzione del processo per inattività delle parti

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo [Codice civile 2668; Codice di procedura civile 276, 290, 338, 424, 630], il processo, salvo il disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di tre mesi, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 126].

Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo [Codice di procedura civile 309, 310].

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice [Codice di procedura civile 102] che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre [Codice di procedura civile 50, 289, 305, 367, 433, 445].

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza [Codice di procedura civile 308] del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.

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Art. 308

Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

L’ordinanza [Codice di procedura civile 307] che dichiara l’estinzione è comunicata [Codice di procedura civile 136] a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dell’udienza [Codice di procedura civile 134]. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’articolo 178 commi terzo, quarto e quinto [Codice di procedura civile 630].

Il collegio provvede in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737] con sentenza se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177, 279] se l’accoglie.

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Art. 309

Mancata comparizione all’udienza

Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181 [Codice di procedura civile 631].

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Art. 310

Effetti dell’estinzione del processo

L’estinzione del processo non estingue l’azione [Codice civile 2945; Codice di procedura civile 99, 338, 393, 631].

L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito [Codice di procedura civile 277] pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza [Codice di procedura civile 49; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 129].

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate [Codice di procedura civile 90].

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