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Art. 310

Effetti dell’estinzione del processo

L’estinzione del processo non estingue l’azione [Codice civile 2945; Codice di procedura civile 99, 338, 393, 631].

L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito [Codice di procedura civile 277] pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza [Codice di procedura civile 49; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 129].

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate [Codice di procedura civile 90].

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