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Art. 300

Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace

Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore [Codice di procedura civile 82], questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti [Codice di procedura civile 170, 292].

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria [Codice di procedura civile 302, 305] o la riassunzione a norma dell’articolo precedente [Codice di procedura civile 303].

Se la parte è costituita personalmente [Codice di procedura civile 82, 86], il processo è interrotto al momento dell’evento.

Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace [Codice di procedura civile 171, 290, 291], il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione [Codice penale 148] di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292.

Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio [Codice di procedura civile 275], esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione [Codice di procedura civile 279, 280, 281].

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