x

x

Art. 301

Morte o impedimento del procuratore

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso [Codice di procedura civile 82, 286, 479].

In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299.

Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa [Codice di procedura civile 85].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.