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Art. 302

Prosecuzione del processo

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo [Codice di procedura civile 305] può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante [Codice di procedura civile 170].

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