Art. 303
Riassunzione del processo
Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere [Codice di procedura civile 305] la fissazione dell’udienza notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo [Codice di procedura civile 110, 299].
In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto [Codice civile 43; Codice di procedura civile 328, 330].
Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.
Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata si procede in sua contumacia [Codice di procedura civile 171; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125, 125-bis, 126].