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Art. 299

Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Se prima della costituzione in cancelleria [Codice di procedura civile 165, 166] o all’udienza davanti al giudice istruttore [Codice di procedura civile 181, 183], sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [Codice di procedura civile 75] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza [Codice di procedura civile 110, 111] il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione [Codice di procedura civile 303], osservati i termini di cui all’articolo 163-bis.

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