Art. 298
Effetti della sospensione
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento [Codice di procedura civile 48, 52, 699].
La sospensione interrompe i termini in corso [Codice di procedura civile 152], i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.
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