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Art. 297

Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

Se col provvedimento di sospensione [Codice di procedura civile 296] non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’articolo 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato [Codice di procedura civile 324] della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’articolo 295.

Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore [Codice di procedura civile 125] o, in mancanza, al presidente del tribunale.

Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato [Codice di procedura civile 170], a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

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