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Art. 306

Rinuncia agli atti del giudizio

Il processo si estingue [Codice di procedura civile 319] per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti [Codice di procedura civile 125] e notificati alle altre parti [Codice di procedura civile 170, 390].

Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo [Codice di procedura civile 308, 310, 391].

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro [Codice di procedura civile 90]. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177].

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