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CAPO II – ROGATORIE ALL’ESTERO

Note introduttive

Il Capo II regolamenta le rogatorie attive, cioè le richieste di assistenza giudiziaria che l’AG italiana rivolge a Paesi esteri.

Come per le norme precedenti, anche per questa parte il D. Lgs. 149/2017 ha apportato consistenti modifiche e innovazioni, affini a quelle previste per le rogatorie passive.

Sono stati disciplinati con maggiore accuratezza i poteri del Ministro della giustizia (art. 727), regolamentandone la tempistica e differenziandone il regime secondo che il Paese destinatario della richiesta appartenga all’UE oppure no.

Si dà spazio alla trasmissione diretta della rogatoria da parte dell’AG interessata, sia pure con doveri di informativa al Ministro della giustizia.

Se, in virtù di accordi internazionali, sia consentita l’esecuzione degli atti oggetto di rogatoria secondo la normativa italiana, l’autorità rogante è tenuta a informare quella estera delle modalità e delle forme previste dal nostro ordinamento.

È comunque stabilito che gli atti compiuti dall’autorità estera in violazione delle modalità e forme proprie della legge italiana siano inutilizzabili solo per espressa previsione di legge.

Si consente la possibilità di acquisire al fascicolo del PM gli atti spontaneamente trasmessi dall’autorità estera (729-bis).

Si permette, a fini di indagine, il trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute all’estero (art. 729-ter).

Si prevedono, se lo consentono accordi internazionali, l’audizione e la partecipazione all’udienza davanti all’AG italiana di indagati, imputati, testimoni o periti che si trovino all’estero e non possano essere trasferiti in Italia può essere eseguita mediante videoconferenza (art. 729-quater).

L’art. 729-quinquies consente infine, a richiesta del procuratore della Repubblica e sempre che tale eventualità sia legittimata da accordi internazionali, la costituzione di squadre investigative comuni, organismi che, in ambito UE, sono disciplinati dalla Decisione quadro 2002/465/GAI attuata in Italia dal D. Lgs. 34/2016.

 

Rassegna giurisprudenziale

N.B: in larga parte, dato il breve tempo decorso dalla riforma del 2017, le decisioni riportate non tengono ovviamente conto delle modifiche da questa introdotte. Per la stessa ragione, non si sono ancora formati indirizzi interpretativi significativi su alcune delle disposizioni in esame.

Si consiglia di consultare anche la Circolare in tema di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, Manuale operativo, emessa il 26 ottobre 2017 a cura del Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia, consultabile sul sito web istituzionale del Ministero al seguente indirizzo:

https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=RuEfUcjO1DlIAFLWAyYlSfEB?facetNode_1=1_1(2017)&contentId=SDC58426&previsiousPage=mg_1_8

Art. 727 - Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere

1. Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all’inoltro all’autorità estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all’autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell’Unione europea, prevedono l’intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere può essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all’autorità richiedente l’avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.

4. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non è stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l’autorità giudiziaria può provvedere all’inoltro diretto all’agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.

5. Nei casi urgenti, l’autorità giudiziaria provvede all’inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l’applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell’agente diplomatico o consolare, all’autorità straniera.

6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l’autorità giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.

7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l’autorità giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia può esercitare il potere di cui al comma 2.

8. In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell’ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

9. Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico dello Stato, l’autorità giudiziaria indica all’autorità dello Stato estero le modalità e le forme stabilite dalla legge ai fini dell’utilizzabilità degli atti richiesti.

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Art. 728 - Immunità temporanea della persona citata

1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:

a) il testimone, il perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria;

b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

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Art. 729 - Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

1. Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all’utilizzabilità degli atti richiesti, l’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.
2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla richiesta di assistenza con modalità diverse da quelle indicate dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l’inutilizzabilità è prevista dalla legge.

3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.

4. Si applica la disposizione dell’articolo 191, comma 2.

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Art. 729-bis - Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere

1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall’autorità di altro Stato può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.
2. L’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all’utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.

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Art. 729-ter - Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute

1. L’autorità giudiziaria può richiedere il trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per l’assunzione di una prova.

2. L’autorità giudiziaria italiana concorda con l’autorità straniera competente le modalità del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza indicato dall’autorità dello Stato richiesto.
3. Ai fini dell’esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell’atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato italiano.

4. La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul territorio nazionale, salvo che l’autorità straniera non ne chieda la liberazione.

5. Quando il trasferimento temporaneo è condizionato al fatto che la persona trasferita non può essere perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, l’immunità cessa qualora il testimone, il perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

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Art. 729-quater - Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione e la partecipazione all’udienza davanti all’autorità giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone o del perito che si trovi all’estero e che non possa essere trasferito in Italia, può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.

2. L’audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato è subordinata all’acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione.

3. L’autorità giudiziaria e l’autorità straniera competente concordano le modalità della citazione, dell’audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l’esame o la partecipazione all’udienza.

4. L’autorità giudiziaria richiede all’autorità straniera di identificare la persona da sentire o di cui è chiesta la partecipazione all’udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall’ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l’effettivo esercizio.

5. L’imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti dall’ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione prevista dall’ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto.

6. L’autorità giudiziaria può mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all’audizione mediante videoconferenza, ove necessario.
7. Nel verbale redatto dall’autorità giudiziaria procedente deve darsi atto che l’attività è stata compiuta mediante collegamento a distanza.

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Art. 729-quinquies - Squadre investigative comuni

1. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell’Unione europea prevedono l’impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Nei rapporti con le autorità giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o più squadre investigative comuni è data comunicazione al Ministro della giustizia.

 

 

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