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Art. 729-quater - Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione e la partecipazione all’udienza davanti all’autorità giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone o del perito che si trovi all’estero e che non possa essere trasferito in Italia, può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.

2. L’audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato è subordinata all’acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione.

3. L’autorità giudiziaria e l’autorità straniera competente concordano le modalità della citazione, dell’audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l’esame o la partecipazione all’udienza.

4. L’autorità giudiziaria richiede all’autorità straniera di identificare la persona da sentire o di cui è chiesta la partecipazione all’udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall’ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l’effettivo esercizio.

5. L’imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facoltà che sono loro riconosciuti dall’ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione prevista dall’ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto.

6. L’autorità giudiziaria può mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all’audizione mediante videoconferenza, ove necessario.
7. Nel verbale redatto dall’autorità giudiziaria procedente deve darsi atto che l’attività è stata compiuta mediante collegamento a distanza.

Rassegna giurisprudenziale

Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva (art. 729-quater)

Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di Cassazione.

Si consulti l’art. 24 della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’ordine europeo di indagine penale (OEI), rubricato “Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva”.

Si possono inoltre attingere utili informazioni da una guida redatta in tema dal Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, consultabile ai seguenti indirizzi:

http://www.consilium.europa.eu/media/30594/qc3012963itc.pdf

https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=58dd4246-a84e-413c-bee4-aeddfcd858d2