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Art. 729-ter - Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute

1. L’autorità giudiziaria può richiedere il trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per l’assunzione di una prova.

2. L’autorità giudiziaria italiana concorda con l’autorità straniera competente le modalità del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonché del livello di sicurezza indicato dall’autorità dello Stato richiesto.
3. Ai fini dell’esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell’atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato italiano.

4. La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul territorio nazionale, salvo che l’autorità straniera non ne chieda la liberazione.

5. Quando il trasferimento temporaneo è condizionato al fatto che la persona trasferita non può essere perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, l’immunità cessa qualora il testimone, il perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Rassegna giurisprudenziale

Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute (art. 729-ter)

Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di Cassazione.

Si consulti l’art. 23 della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’ordine europeo di indagine penale (OEI), rubricato “Trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di persone detenute ai fini di del compimento di un atto di indagine”.