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Art. 729-quinquies - Squadre investigative comuni

1. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell’Unione europea prevedono l’impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Nei rapporti con le autorità giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di una o più squadre investigative comuni con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o più squadre investigative comuni è data comunicazione al Ministro della giustizia.

 

 

Rassegna giurisprudenziale

Squadre investigative comuni (art. 729-quinquies)

Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di Cassazione.

La costituzione delle squadre investigative comuni è stata legittimata in ambito eurounitario dalla Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio europeo del 13 giugno 2002 ed attuata nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 34/2016 che ha assolto alla delega impartita dalla L. 114/2015.

Si possono inoltre attingere utili informazioni cliccando al seguente indirizzo web, che riporta a una guida pratica redatta il 26 luglio 2016 dal Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea:

https://www.csm.it/documents/46647/0/Squadre+investigative+comuni+guida+pratica_IT.pdf/bbefcced-f581-f1bb-5fa9-0814fdb4ec0