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Art. 728 - Immunità temporanea della persona citata

1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:

a) il testimone, il perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria;

b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Rassegna giurisprudenziale

Immunità temporanea della persona citata (art. 728)

Questa forma di immunità è prevista anche dall’art. 12 della Convenzione europea per l’assistenza giudiziaria in materia penale e dall’art. 17 del Trattato di mutua assistenza in materia penale stipulato tra Italia e USA.

La competenza a valutare l’operatività dell’immunità spetta ai giudici che hanno emesso i provvedimenti cautelari (Sez. 6, 24.2.1985).

L’immunità temporanea non esclude che la persona interessata possa assumere la qualifica di imputato (Sez. 6, 2797/1991).