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PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 696-bis - Principio del mutuo riconoscimento

1. Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea.
2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l’autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l’esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.

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Art. 696-ter - Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento

1. L’autorità giudiziaria provvede al riconoscimento e all’esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

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Art. 696-quater - Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie

1. L’autorità giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.
2. L’autorità giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 696-sexies.
3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonché le ulteriori informazioni necessarie all’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

 

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Art. 696-quinquies - Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri

1. L’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

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Art. 696-sexies - Poteri del Ministro della giustizia

1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l’osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall’autorità giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui è stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

2. Il Ministro della giustizia verifica l’osservanza delle condizioni poste dall’autorità giudiziaria italiana per l’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro.

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Art. 696-septies - Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti

1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea, si osservano le norme di questo titolo nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea.

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Art. 696-octies - Modalità di esecuzione

1. L’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l’efficacia.

2. All’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l’interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

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Art. 696-novies - Impugnazioni

1. Le decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.

2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
3. Non è ammessa l’impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall’articolo 696-quinquies.
4. L’impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.

 

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Art. 696-decies - Tutela dei terzi di buona fede

1. I terzi di buona fede interessati dall’esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall’ordinamento interno.

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