Art. 696-octies - Modalità di esecuzione
1. L’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalità idonee ad assicurarne la tempestività e l’efficacia.
2. All’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l’interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalità, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Rassegna giurisprudenziale
Modalità di esecuzione (art. 696-octies)
Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di cassazione.