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Art. 696-septies - Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti

1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea, si osservano le norme di questo titolo nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea.

Rassegna giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti (art. 696-septies)

Con il D. Lgs. 37/2016, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI, con la quale gli Stati membri dell’UE hanno fissato - disciplinandone l’operatività - il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni pecuniarie, quale ulteriore strumento di cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale, testualmente “al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate” (Considerando n. 2 della predetta decisione quadro).

Come si evince dalla lettura della decisione quadro e del Decreto 37/2016 che vi ha dato attuazione, il riconoscimento della decisione straniera - poggiando sul reciproco affidamento fra gli ordinamenti dei Paesi membri - non è subordinato alla condizione che l’ordinamento processuale straniero e quello italiano siano del tutto simili o assimilabili e che la decisione cui sarà data esecuzione in Italia sia stata resa all’esito di un giudizio disciplinato da regole procedurali sovrapponibili a quelle dello Stato membro di esecuzione.

Proprio per prevenire possibili ostacoli di natura processuale derivanti dalle disomogeneità nella previsione delle autorità competenti ad applicare le diverse pene pecuniarie, il legislatore comunitario ha, inoltre, espressamente previsto che possano essere riconosciute le decisioni applicative di sanzioni pecuniarie rese tanto dall’AG, quanto dall’autorità amministrativa, ed in senso conforme si è orientato il legislatore nazionale nell’art. 2 D. Lgs. 37/2016.

Secondo la disciplina tracciata dalla legislazione comunitaria e nazionale, ai fini del riconoscimento della decisione straniera, non hanno alcun rilievo eventuali errores in iudicando o in procedendo in ipotesi compiuti nel procedimento celebrato dinanzi all’autorità richiedente, né vizi dell’apparato argomentativo della decisione stessa, salvo si tratti di difetti così radicali che impediscano di effettuare il vaglio del collegio distrettuale sugli aspetti rilevanti e strumentali al riconoscimento a mente del Decreto 37/2016, ovvero ricorra uno degli specifici motivi di rifiuto previsti dalla legge.

Per un verso, la decisione quadro prevede che non si faccia luogo al riconoscimento nel caso in cui ricorrano “elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi” (Considerando n. 5 alla Decisione quadro 2005/214/GAI); che nulla “osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione” (Considerando n. 6 della stessa decisione quadro) e che comunque la decisione quadro “non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo 6 del trattato” (art. 3 della stessa Decisione quadro e conforme art. 1 D. Lgs. 37/2016).

In conclusione, l’art. 2 D. Lgs. 37/2016 consente  in perfetta armonia con le indicazioni del legislatore comunitario  il riconoscimento delle decisioni emesse non soltanto dall’AG, ma anche dall’autorità amministrativa, e dunque in caso di sanzioni pecuniarie conseguenti non solo da “reato”, ma anche da illecito amministrativo. Costituisce pertanto aspetto del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento sub iudice che la violazione al codice della strada in oggetto costituisca, nell’ordinamento straniero, soltanto una violazione amministrativa anziché un “reato”.

D’altra parte, non è revocabile in dubbio che, a prescindere dalla natura dell’illecito, l’infrazione posta a base della decisione olandese consenta il riconoscimento. Ed invero, l’art. 10, comma 1 lett. nn) del citato Decreto, prevede espressamente – in conformità all’art. 5 della decisione quadro 2005/214/GAI – che possa disporsi il riconoscimento indipendentemente dalla doppia incriminazione, e dunque dalla previsione quale reato, in caso di decisione applicativa di una sanzione pecuniaria per una violazione al codice della strada.

Nulla rileva, pertanto, che l’omologa violazione del codice della strada (eccesso di velocità) oggetto della decisione, costituisca in Italia soltanto un illecito amministrativo. Né, infine, può ritenersi di ostacolo al riconoscimento la circostanza che la decisione sia stata resa nei confronti di una persona giuridica, anziché di una persona fisica.

Non v’è dubbio che, nel nostro ordinamento, la “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche sia soggetta - giusta la disciplina del D. Lgs. 231/2001- a rigorosi presupposti, là dove può derivare soltanto da una rosa tassativa di reati (quelli previsti dagli artt. 24 e seguenti dello stesso decreto) e richiede l’esistenza di specifiche condizioni e criteri di imputazione della responsabilità all’ente (puntualmente definiti dagli artt. 5 - 7 dello stesso decreto).

Nondimeno, tale disciplina non costituisce impedimento normativo al riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona giuridica che sia stata resa dall’AG o amministrativa di uno Stato membro in conformità alla decisione quadro 2005/214/GAI e, dunque, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni pecuniarie nell’ambito della cooperazione giudiziaria fra gli Stati dell’Unione Europea.

Come si è già notato, il legislatore comunitario e, di conseguenza, il legislatore nazionale - entrambi intervenuti dopo l’entrata in vigore del Decreto 231 - hanno espressamente previsto che possano essere oggetto di riconoscimento anche le decisioni applicative di una sanzione pecuniaria nei confronti di una “persona giuridica”.

In termini inequivocabili, l’art. 9, comma 3, della Decisione quadro dispone che “La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche”, di tal che – a maggior ragione – la sanzione può essere eseguita quando l’ordinamento (come appunto il nostro) già preveda detta responsabilità, sia pure formalmente denominata quale “amministrativa” e soggetta a rigorosi criteri di operatività.

Ne discende che il riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti di una società è subordinato alle sole condizioni previste dal D. Lgs. 37/2016, e, dunque, prescinde dai presupposti e dai limiti di cui al D. Lgs. 231/2001 (Sez. 6, 22334/2018).