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Art. 696-novies - Impugnazioni

1. Le decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.

2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
3. Non è ammessa l’impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall’articolo 696-quinquies.
4. L’impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.

 

Rassegna giurisprudenziale

Impugnazioni (art. 696-novies)

Gli artt. 696-quinquies e 696- novies sono disposizioni volte a regolare la specifica materia del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati dell’Unione europea. Non hanno dunque rilievo ove si tratti del riconoscimento di sentenze emesse da Stati non appartenenti all’UE (Sez. 6, 45513/2018).