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Art. 696-quater - Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie

1. L’autorità giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.
2. L’autorità giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 696-sexies.
3. La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonché le ulteriori informazioni necessarie all’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

 

Rassegna giurisprudenziale

Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie (art. 696-quater)

Viene in rilievo il procedimento finalizzato alla “trasmissione dall’estero”, disciplinato nel capo III del D. Lgs. 161/2010, con cui uno Stato membro dell’Unione europea trasmette una propria sentenza di condanna perché, previo riconoscimento, sia eseguita in Italia.

Competente ad effettuare il riconoscimento della sentenza è la corte d’appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio e l’art. 9 prevede, inoltre, i criteri residuali di determinazione della competenza.

Secondo quanto previsto dall’art. 12, la procedura per il trasferimento in Italia può essere avviata: a) dallo Stato di emissione, che trasmette la sentenza e il certificato previsto dall’art. 2 comma 1 lett. n) del citato Decreto – nel quale vengono inseriti i dati e le informazioni necessarie per il riconoscimento – al Ministro della giustizia per il successivo inoltro alla corte d’appello competente; b) dallo stesso Ministro della giustizia, purché ricorrano le condizioni di cui all’art. 10.

Proprio in base al citato art. 12 la Corte d’appello territoriale ha ritenuto che la mancata trasmissione della sentenza per il tramite del Ministro della giustizia determinasse l’inammissibilità della richiesta stessa, per una violazione della disciplina procedimentale.

Invero, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle novità apportate dal D. Lgs. 161/2010 che, dando attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI, introduce uno strumento di cooperazione giudiziaria avanzato, che si propone l’obiettivo di realizzare un’ulteriore concretizzazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di esecuzione in ambito dell’Unione europea, sostituendo la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, con il relativo Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997. Il nuovo sistema – che segue l’introduzione del MAE, in cui è previsto un rapporto diretto tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri – attribuisce al Ministro della giustizia un ruolo di mera trasmissione e ricezione delle sentenze e del certificato, come del resto prevede espressamente l’art. 3 comma 2 del Decreto del 2010, inserito tra le disposizioni generali della disciplina in esame, che inoltre al comma successivo consente espressamente la “corrispondenza diretta” tra le autorità giudiziarie interessate al riconoscimento delle sentenze, corrispondenza che deve avvenire entro i limiti indicati nel decreto, cioè “nella misura in cui può rendere più agevole e rapido l’espletamento delle procedure di trasferimento”, come ha chiarito la Relazione illustrativa allo stesso decreto legislativo.

In quest’ultimo caso, la stessa disposizione si preoccupa di chiarire che sia sempre informato, tempestivamente, il Ministro della giustizia.

In altri termini, il ruolo e le competenze del Ministro della giustizia vengono definite non solo dall’art. 12, che disciplina la procedura di trasmissione dall’estero, ma soprattutto dalle disposizioni generali contenute nel capo I del decreto e, in particolare, dall’art. 3. D’altra parte, la nuova normativa prevede l’obbligatorietà dell’attivazione della procedura di riconoscimento ed infatti al Ministro della giustizia non è riconosciuto alcuno spazio di discrezionalità una volta ricevuta la sentenza di condanna dall’AG di uno Stato membro, nel senso che deve trasmetterla obbligatoriamente e senza ritardo alla Corte d’appello competente, a cui spetta la verifica delle condizioni per il riconoscimento.

Ciò sta a significare che, in questa forma di avvio di procedimento, in cui, come si è visto, l’iniziativa è dello Stato di emissione, al Ministro della giustizia non è attribuita alcuna autonomia decisionale, ma solo un onere di trasmissione materiale, onere che viene meno nel caso in cui la sentenza pervenga direttamente alla Corte d’appello dall’AG dello Stato membro, per “corrispondenza diretta” (Sez. 6, 32980/2015).