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Art. 696-quinquies - Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri

1. L’autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Rassegna giurisprudenziale

Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri (art. 696-quinquies)

Gli artt. 696-quinquies e 696- novies sono disposizioni volte a regolare la specifica materia del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati dell’Unione europea. Non hanno dunque rilievo ove si tratti del riconoscimento di sentenze emesse da Stati non appartenenti all’UE (Sez. 6, 45513/2018).

In tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l’AG italiana deve compiere una “sommaria delibazione” diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, 43170/2014).

In presenza di una procedura di esecuzione di pena detentiva inflitta all’estero, la corte di appello è tenuta ad attenersi alla durata della pena come fissata dallo Stato di condanna con il limite della sua incompatibilità per durata e natura, che giustifica la possibilità di un adattamento della sanzione (Sez. 6, 21955/2006).