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Art. 696-bis - Principio del mutuo riconoscimento

1. Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea.
2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l’autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l’esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.

Rassegna giurisprudenziale

Principio del mutuo riconoscimento (art. 696-bis)

Nella cooperazione tra autorità giudiziarie sulla base del meccanismo del MAE, fuori dalla dimensione politica tipica dell’estradizione, vengono in considerazione esclusivamente le informazioni che portino ad escludere la sussistenza del rischio di trattamenti disumani o degradanti. Informazioni delle quali lo Stato di esecuzione, in conformità con i principi del mutuo riconoscimento, deve limitarsi a prendere atto (Sez. 6, 23277/2016).