SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Riferimenti alle norme di attuazione
Art. 141-bis Att: (avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova)
Art. 141-bis Att: (attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)
Note introduttive
L’introduzione del Titolo V-bis (e del nuovo articolo 657-bis) nel codice di rito si deve alla L. 67/2014 che, sul presupposto del buon funzionamento dell’istituto della messa alla prova nel procedimento minorile, ha inteso estenderne l’applicazione al procedimento nei confronti degli adulti, sia pure limitatamente ai casi, accomunati dalla loro non elevata offensività, previsti dall’art. 168-bis Cod. pen., cioè “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale”.
La sospensione con messa alla prova rientra a pieno titolo tra i procedimenti speciali, non solo per la sua collocazione sistematica nel sesto libro del codice (che disciplina appunto tali procedimenti) ma anche e soprattutto per la sua palese divergenza dallo schema proprio del rito ordinario, il cui tratto essenziale è il blocco che ne deriva all’ordinario divenire del procedimento, derogabile solo per l’attività acquisitiva di prove non rinviabili o potenzialmente idonee a propiziare il proscioglimento dell’imputato (art. 464-sexies).
Al tempo stesso, l’istituto si configura come una causa estintiva del reato.
La legittimazione alla richiesta di sospensione spetta all’imputato il quale deve formularla personalmente o a mezzo di un procuratore speciale entro i termini di legge (art. 464-bis comma 2).
Alla richiesta deve essere allegato un programma di trattamento, redatto d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) o quantomeno la richiesta di elaborazione del programma.
L’atto deve essere conforme ai requisiti contenutistici richiesti i quali, nel loro insieme, devono rappresentare efficacemente il modo in cui l’istante intende realizzare il proprio reinserimento sociale, le condotte e gli impegni che è disposto a tenere e rispettare in vista dell’elisione o dell’attenuazione delle conseguenze prodotte dal reato e il contributo che intende dare al benessere comunitario, le condotte che possano agevolare la mediazione con la parte offesa.
La richiesta può essere presentata già nel corso delle indagini preliminari ed è sottoposta al parere del PM. Se questi consente, il giudice provvede senz’altro alla sospensione. Se invece dissente (ed è tenuto a farlo in modo motivato), il giudice può ugualmente disporre la sospensione ma, in caso di rigetto, l’imputato è legittimato a ripresentare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e il giudice competente può accoglierla.
I parametri che devono guidare la decisione giudiziale sono due: l’idoneità del programma trattamentale e la previsione che l’imputato si asterrà in futuro dalla commissione di nuovi reati.
All’apposita udienza sono ammessi a partecipare il PM, l’imputato e la persona offesa.
L’ordinanza di ammissione è ricorribile per cassazione dall’imputato e dal PM, quest’ultimo anche su impulso della persona offesa.
Una volta disposta la sospensione del procedimento, l’imputato è sottoposto alla supervisione dell’UEPE.
Se, completato il periodo previsto, e dopo la celebrazione dell’udienza prevista dall’art. 464-septies (in cui acquista particolare rilievo la relazione finale dell’UEPE, il giudice ritiene che la prova abbia avuto esito positivo, dichiara estinto con sentenza il reato. Se invece la valutazione è negativa, ordina la ripresa del corso del procedimento.
L’ordinanza di sospensione è inoltre revocabile, anche d’ufficio, in esisto alla subprocedura fissata dall’art. 464-octies.
1. Nei casi previsti dall’articolo 168-bis del codice penale l’imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.
4. All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.
5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.
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1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.
2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 464-quater.
3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell’imputazione.
4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l’imputato può rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell’articolo 464-quater.
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1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l’articolo 127.
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato.
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato.
5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell’imputato.
7. Contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell’udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L’impugnazione non sospende il procedimento.
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l’articolo 75, comma 3.
9. In caso di reiezione dell’istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
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1. Nell’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell’imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
2. L’ordinanza è immediatamente trasmessa all’ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l’imputato.
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l’imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.
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1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato.
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1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.
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1. La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza.
2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
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1. Nei casi di cui all’articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta.
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