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Art. 464-novies - Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova 

1. Nei casi di cui all’articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’istanza non può essere riproposta.

Rassegna giurisprudenziale

Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova (art. 464-nonies)

L’art. 464-octies stabilisce espressamente che sia l’ordinanza di revoca ad essere ricorribile per cassazione, prevedendo che, fintanto che la stessa non divenga definitiva, il procedimento principale resti sospeso. L’art. 464-nonies dal canto suo prevede, nel caso di revoca anticipata, la definitiva preclusione per l’interessato (indipendentemente dalla fase in cui il procedimento si trovi) della riproposizione dell’istanza (Sez. 6, 46265/2016).