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Art. 464-octies - Revoca dell’ordinanza 

1. La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Rassegna giurisprudenziale

Revoca dell’ordinanza (art. 464-octies)

Ai fini della valutazione della grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, atta a fondare la revoca della messa alla prova, ex art. 168-quater n. 1 CP, il giudice non può prescindere da una valutazione in ordine alla volontarietà della stessa, concretandosi la sua mancanza in una violazione di legge che abilita l'interessato al ricorso per cassazione ex art. 464-octies comma 3 (Sez. 4, 18431/2022).

In caso di revoca del provvedimento di sospensione del procedimento per esito negativo della messa alla prova, richiesta a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, la revoca non influisce sull’opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace (Sez. 4, 7109/2022).

L'imputazione formulata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 464 ter, c. 3, ha la stessa natura di esercizio dell'azione penale di quella previsa dall'art. 405; pertanto laddove il giudice revochi l'ordinanza di messa alla prova ammessa nel corso delle indagini preliminari, deve disporre, ai sensi dell'art. 464-octies, c. 4, che il procedimento riprenda dal momento in cui era rimasto sospeso, non potendo regredire ad una fase antecedente con restituzione degli atti all’organo dell’accusa il quale ha già esercitato l'azione penale (Sez. 4, 32981/2021).

L’imputazione che il PM è chiamato a formulare nel momento in cui presta il consenso, ai sensi dell’art. 464-ter comma 3 ha la stessa natura di esercizio di azione penale di quella prevista dall’art. 405 e non è mera descrizione del fatto per l’individuazione della fattispecie di reato, necessaria alla prestazione del consenso. Ciò posto, laddove il giudice, revochi l’ordinanza di messa alla prova pronunciata nel corso delle indagini preliminari, deve disporre, ai sensi dell’art. 464-octies, comma 4 che il procedimento riprenda il suo corso, con la conseguenza che quando la revoca divenga definitiva, il procedimento riprende dal momento in cui era rimasto sospeso. Il che significa che, quando l’azione penale sia stata esercitata con la formulazione dell’imputazione ex art. 464-ter il procedimento non può regredire ad una fase antecedente, con restituzione degli atti al PM, che, formulando l’imputazione, ha già esercitato l’azione penale (Sez. 4, 29093/2018).

L’art. 464-octies  che disciplina le modalità attraverso le quali può farsi luogo alla revoca dell’ ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova  prevede al comma 1 che tale revoca è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza, laddove al secondo comma contempla il procedimento attraverso il quale è possibile addivenire a tale revoca, ossia mediante la fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 127, per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima; inoltre, l’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. Risulta pertanto evidente che il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di sospensione e messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell’art. 127, previo avviso alle medesime parti, laddove non è possibile procedere a tanto de plano, senza valutare nel contraddittorio la ricorrenza dei presupposti per la revoca. La violazione del contraddittorio comporta la conseguente nullità ex art.127 comma 5 del provvedimento di revoca, direttamente incidendo sulla salvaguardia dei diritti di difesa dell’imputato, in relazione ad un esito processuale che ha diretti riverberi sul profilo sostanziale circa l’irrogazione della sanzione penale. Il provvedimento di revoca, dunque, una volta emesso in violazione del contraddittorio può essere impugnato con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni dal momento in cui l’imputato ha avuto notizia del provvedimento (Sez. 3, 38745/2016).

Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di revoca, è ammesso solo per violazione di legge ex art. 464-octies comma 3: il che significa che non sono ammesse censure in ordine alla motivazione salvo che questa sia mancante o apparente (Sez. 2, 15690/2018).