x

x

Art. 464-quinquies - Esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova 

1. Nell’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell’imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L’ordinanza è immediatamente trasmessa all’ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l’imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l’imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Rassegna giurisprudenziale

Esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-quinquies)

Ai sensi dell’art. 464-quater comma 7, l’ordinanza è ricorribile autonomamente per cassazione, anche dalla persona offesa, ma solo se essa non è stata sentita o non ha avuto avviso e, in ogni caso, l’impugnazione proposta non sospende il procedimento. La valutazione da parte del giudice, non si basa su elementi di prova e non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità sicché, la decisione assunta, nell’ipotesi di esito positivo della messa alla prova, non potrà avere alcuna incidenza sull’eventuale giudizio civile instaurato per il risarcimento del dannoSe, allora, la valutazione del giudice circa la natura della riparazione e l’entità del risarcimento collima con le pretese della parte civile non si porrà alcun problema; qualora invece vi sia discordanza, un’eventuale diversa richiesta od altre doglianze della parte civile non determinano necessariamente, se non condivise dal giudice, la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova né impediscono la pronuncia della sentenza di cui all’art. 464-septies, ma naturalmente non pregiudicano la parte in sede civile. Nell’ambito dello speciale procedimento in esame, il giudice formula le sue prescrizioni in tema di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 464-quinquies e quindi preventivamente rispetto alla decisione circa l’estinzione del reato; se le ritiene adempiute correttamente, pronuncerà sentenza ex art. 464-septies comma 1 che, come si è detto, non pregiudica l’eventuale azione civile, in caso contrario, ed eventualmente anche su sollecitazione della parte offesa, pronuncerà l’ordinanza di cui al comma 2. Non esiste un terzo genere di pronuncia che, all’effetto estintivo del reato, aggiunga la condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile, per il semplice motivo che, ove il giudice non ritenesse interamente risarcito il danno) non potrebbe dichiarare che la prova ha avuto esito positivo nel rispetto delle prescrizioni stabilite (Sez. 5, 33277/2017).

L’art.168-bis comma 2 Cod. pen. vincola la messa alla prova alla prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonché, ove possibile, al risarcimento del danno. L’avere subordinato la concessione della messa alla prova all’impegno risarcitorio dell’imputato e l’avere previsto la revoca o la declaratoria di esito negativo in caso di suo inadempimento (si vedano gli articoli 464-quinquies, 464-septies, 464-octies), induce a ritenere che il risarcimento della vittima sia presupposto imprescindibile di tale istituto, non in via alternativa ma congiunta rispetto alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez. 5, 33277/2017).

Dalla lettura della disposizione di cui all'art. 464-bis comma 3, lett. c) si ricava, da un lato, che il risarcimento del danno non è preliminare alla valutazione di ammissibilità della messa alla prova, costituendo eventualmente l'assolvimento degli obblighi imposti dal programma al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, una modalità di adempimento delle prescrizioni previste e dall'altro, che, proprio per la medesima ragione, il risarcimento può essere dilazionato nel tempo, dovendo il giudice, ai sensi dell'art. 464-quinquies, comma 1, solo con l'ordinanza di sospensione stabilire il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi riparatori debbono essere adempiuti anche con modalità rateale, ove si acquisisca il consenso della persona offesa. Da ciò ne consegue che, a fronte della manifestazione di disponibilità all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, non è consentito negare l'accesso alla messa alla prova perché l'interessato non ha previamente risarcito il danno, né perché al momento della richiesta egli si trovi in una condizione economica sfavorevole, tanto più allorquando egli assuma l'impegno di procurarsi i mezzi necessari per soddisfare la prestazione imposta dal programma, entro il termine da stabilirsi (Sez. 4, 37609/2021).

Ove le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell’art. 464-quinquies non rispondano alle pretese della parte offesa, essa avrà modo di tutelare queste ultime in sede civile (Sez. 2, 18265/2015).

La concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del soggetto interessato, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull’evoluzione della personalità dell’imputato verso modelli socialmente adeguati. Ne discende che coerentemente l’art. 168-quater Cod. pen. ha attribuito al giudice anche un potere di monitorare, nel periodo successivo all’emanazione dell’ordinanza che abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, la permanenza dei presupposti che soli legittimano la misura e persino il potere di modificare le prescrizioni (art. 464-quinquies, comma 3). In definitiva, il giudice, ai sensi del citato art. 168-quater Cod. pen., ha il dovere di accertare, s’intende, ai soli fini della revoca della disposta sospensione, la sussistenza dei presupposti indicati dalla norma e, in conseguenza, anche l’eventuale commissione di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole (Sez. 5, 28670/2016).