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Art. 464-sexies - Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova 

1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato.

Rassegna giurisprudenziale

Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-sexies)

L’art. 461, comma 3, ossia la norma che individua nel giudice che ha emesso il decreto penale di condanna l’autorità giudiziaria destinataria della richiesta dell’imputato di ammissione al giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell’art. 444, non è applicabile, in via analogica, alla diversa ipotesi in cui con l’opposizione al decreto penale sia stata invece formulata una richiesta di messa alla prova ex art. 464-bis.

In favore di tale soluzione militano sia l’obiettiva diversità della richiesta di messa alla prova rispetto a quella di ammissione ad un rito alternativo, resa evidente anche dal dato testuale della mancanza di una espressa previsione in tal senso, da ritenersi indicativa di una volontà del legislatore di attribuire, in tal caso, la competenza al giudice chiamato a definire il giudizio conseguente all’opposizione, sia anche la previsione dell’art. 464-sexies, secondo cui “durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato.

Per tali motivi, se dovesse essere ritenuto competente il giudice delle indagini preliminari, quest’ultimo, del tutto incongruamente, dovrebbe acquisire delle prove relativamente al giudizio che, in caso di revoca dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova, verrebbe poi ad essere celebrato, per la restante parte, dal giudice del dibattimento, con la diretta conseguenza che, in tal modo, il legislatore avrebbe introdotto una nuova ipotesi di “incidente probatorio”, ulteriormente derogando in maniera tra l’altro non espressa al principio di oralità della prova (Sez. 1, 25867/2016).