Art. 335-bis - Disposizioni patrimoniali (1)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall’articolo 240, primo comma.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, comma 1, L. 97/2001.
Rassegna di giurisprudenza
La confisca prevista dall’art. 335-bis, in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato (Sez. 3, 3901/2010).