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Art. 335-bis - Disposizioni patrimoniali (1)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall’articolo 240, primo comma.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, comma 1, L. 97/2001.

Rassegna di giurisprudenza

La confisca prevista dall’art. 335-bis, in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato (Sez. 3, 3901/2010).