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CAPO IV - DELLA FALSITÀ PERSONALE

Art. 494 - Sostituzione di persona

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

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Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

1. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome (1).

(1) Articolo prima modificato dall’art. 10, DL 144/2005, convertito, con modificazioni, con L. 31 155/2005 - come modificato dall’art. 1-ter, DL 272/2005, convertito, con modificazioni, con L. 49/2006 - e poi così sostituito dalla lettera b-ter) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito in legge, con modificazioni, con L. 125/2008.

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Art. 495-bis - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri (1)

1. Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 48/2008.

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Art. 495-ter (1) - Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali

1. Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera b-quater) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito con modificazioni con L. 125/2008.

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Art. 496 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (1)

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’ esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

(1) Articolo così sostituito dalla lettera b-quinquies) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito con modificazioni con L. 125/2008.

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Art. 497 - Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

1. Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 L. 689/1981.

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Art. 497-bis - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (1)

1. Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni (2).

2. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10, DL 144/2005 convertito, con modificazioni, con L. 155/2005.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b-bis), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

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Art. 497-ter - Possesso di segni distintivi contraffatti (1)

1. Le pene di cui all’articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:

1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10-bis, DL 144/2005, convertito, con modificazioni, con L. 155/2005, inserito dall’art. 1-ter, DL 272/2005 convertito, con modificazioni, con L. 49/2006.

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Art. 498 - Usurpazione di titoli o di onori

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 (1).

2. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

3. Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall’articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 10-bis, DL 144/2005, convertito, con modificazioni, con L. 155/2005, inserito dall’art. 1-ter, DL 272/2005 convertito, con modificazioni, con L. 49/2006.

(2) Articolo così modificato e depenalizzato dall’art. 43, DLGS 507/1999.

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