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Art. 497-bis - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (1)

1. Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni (2).

2. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 10, DL 144/2005 convertito, con modificazioni, con L. 155/2005.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b-bis), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

Rassegna di giurisprudenza

La fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 497-bis è una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante (Sez. 7, 3951/2019, confermata da Sez. 5, 24232/2021)).

La violazione degli artt. 497-bis e 496 configura una ipotesi di concorso materiale di reati e non già di concorso apparente di norme incriminatrici. Infatti, la sussistenza di un rapporto di specialità tra le due norme è esclusa in ragione del fatto che la prima delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla sua successiva utilizzazione, mentre la seconda incrimina colui che, interrogato sulla identità, lo stato o altre qualità della propria o altrui persona, fornisce false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, condotta che costituisce dunque un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello incriminato dall’art. 497-bis.

Nel caso di specie, proprio l’utilizzazione del documento falso, irrilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 497-bis, diviene elemento tipico della fattispecie di cui all’art. 496, dal momento che presentare i documenti falsi a seguito di un controllo equivale a declinare falsamente le proprie generalità (Sez. 5, 8543/2019).

Il delitto di tentata sostituzione di persona non è assorbito in quello di possesso di documenti d’identità falsi, sussistendo invece concorso materiale tra i due reati qualora l’agente, oltre ad aver esibito una carta d’identità falsificata, abbia declinato generalità non veritiere cercando di accreditare un’identità diversa da quella reale (Sez. 5, 14350/2012).

Il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo (possesso e fabbricazione di documenti falsi) è da ritenersi integrato quando il soggetto concorre nella contraffazione del falso documento valido per l’espatrio posseduto; la ratio della previsione incriminatrice  che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall’art. 497 bis, comma primo  è, infatti, quella di punire in modo più severo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all’art. 497-bis, comma primo, solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione (Sez. 5, 5355/2015).

Occorre peraltro osservare che l’art. 497-bis è stato introdotto per far fronte alla richiesta di maggiore tutela in materia di immigrazione e che in proposito la giurisprudenza di legittimità ne ha dichiarato l’applicabilità in ogni caso, anche prescindendo da eventuali collegamenti del reo con ambienti terroristici (Sez. 5, 9723/2009).

Pertanto, se la detenzione di un documento d’identità falso da parte di un privato poteva in precedenza essere ricondotta alla fattispecie risultante dal combinato disposto degli artt. 477 e 482, l’attuale formulazione dell’art. 497-bis non lascia margine di errore, in quanto è da considerarsi certamente quale lex specialis rispetto alla formulazione dell’art. 477, poiché si riferisce esclusivamente ai documenti “validi per l’espatrio”, categoria particolare all’interno del generale ambito dei “certificati e autorizzazioni amministrative”, cui la seconda fa riferimento (Sez. 5, 8174/2019).

Il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest’ultimo alla contraffazione del documento in quanto, pur potendosi ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, 25659/2018).

I due commi di cui all’articolo 497-bis puniscono diversamente, in ragione del diverso grado di gravità, la condotta del mero possesso di un documento valido per l’espatrio, da un lato, e la condotta, ben più allarmante sul piano delle falsità personali per la connotazione organizzativa che la caratterizza, della contraffazione del documento stesso a opera dello stesso detentore, o del concorso da parte di costui alla falsa formazione del documento o della detenzione fuori dai casi di uso personale. Sebbene la pena sia indicata con un sistema di computo per relationem rispetto a quella del comma 1, nel senso che “è aumentata”  elemento in genere ritenuto indicativo del rapporto circostanziale dell’una fattispecie rispetto all’altra – la struttura delle stesse si rivela ontologicamente distinta, nel senso che il criterio strutturale della descrizione del precetto penale depone nel senso di due reati autonomi (Sez. 5, 54297/2017).

Integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, possesso e fabbricazione di documenti falsi), concorrere nella contraffazione del falso passaporto posseduto, considerato che la “ratio” della previsione incriminatrice  che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall’art. 497-bis, comma primo  è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all’art. 497-bis, comma primo, solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione (fattispecie in cui il passaporto recava la foto del possessore ma con generalità diverse) (Sez.5, 5355/2015).

Il solo criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie è il criterio strutturale della descrizione del precetto penale. Con riferimento specifico all’art. 497-bis sul possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, esiste tra le due fattispecie (di cui rispettivamente al primo e al secondo comma), una “immutazione degli elementi essenziali delle condotte illecite descritte in quanto il riferimento è ad eventi che esprimono, ciascuno, una realtà fenomenica distinta e indipendente”. L’ipotesi di cui al comma 2 punisce infatti la condotta della fabbricazione di documento falso, in sé del tutto distinta da quella del possesso di cui al comma 1, e non certo in rapporto di progressione criminosa, costituendone semmai il presupposto e l’antefatto naturale (Sez. 5, 18535/2013).