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Art. 497 - Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

1. Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1).

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Come è noto, nell’ambito della problematica di più ampia portata del concorso apparente di norme, l’ordinamento positivo è ispirato al principio di specialità, consacrato nell’art. 15, il quale prevede che “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.

La giurisprudenza prevalente intende il presupposto della “stessa materia” sulla base di un raffronto meramente strutturale delle fattispecie considerate, prescindendo dall’analisi del fatto storico e abbandonando la soluzione di combinare criteri tra loro diversi ed afferma che il criterio di specialità “presuppone una relazione logico  strutturale tra norme.

Ne deriva che la locuzione “stessa materia” va intesa come fattispecie astratta – ossia come settore, aspetto dell’attività umana che la legge interviene a disciplinare – e non quale episodio in concreto verificatosi sussumibile in più norme, indipendentemente da un astratto rapporto di genere a specie tra queste (SU, 1235/2011). In altri termini, la regola sull’individuazione della disposizione prevalente, posta dal citato art. 15, può applicarsi solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse.

Sulla base di queste premesse, non è possibile assorbire nel delitto di frode di cui all’art. 497 altre condotte illecite quali falso in atto pubblico, false dichiarazioni sulla propria identità, falsità personale, svolgimento di investigazioni e ricerche in mancanza della prescritta autorizzazione del prefetto e detenzione di una cartuccia per arma comune (Sez. 5, 4185/2015).