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Art. 495-ter (1) - Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali

1. Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera b-quater) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito con modificazioni con L. 125/2008.

Rassegna di giurisprudenza

Il reato di fraudolenta alterazione per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali (art. 495-ter) ha natura istantanea e non permanente, in quanto si consuma con un unico atto in un preciso momento temporale (fattispecie in cui è stata esclusa la ricorrenza del reato poiché la condotta tenuta dall’imputato – consistente nell’ablazione delle proprie creste papillari – risaliva ad un periodo precedente all’entrata in vigore della fattispecie incriminatrice) (Sez. 5, 17292/2009).