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Art. 494 - Sostituzione di persona

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Rassegna di giurisprudenza

Non integra il reato di sostituzione di persona l’essersi l’imputato attribuito una qualità da cui non è possibile far discendere specifici effetti giuridici: specifici effetti giuridici, all’evidenza, non sono attribuibili alle attività professionali quali quelle di marinaio o di gioielliere.

Né in senso contrario può argomentarsi sulla base della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto la configurabilità del reato in esame con riguardo alla falsa attribuzione della qualità di esercente una professione atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale: i casi esaminati dalla Corte si riferivano a professioni che, per le modalità di accesso al loro esercizio e per le particolari attribuzioni riconnesse ex lege alla qualità, risultano ricollegate a specifici effetti giuridici, professioni quali quella dell’architetto o di agente della Polizia di Stato (Sez. 5, 9726/2019).

La falsa auto-attribuzione della qualità di ufficiale in servizio dei carabinieri e di appartenente ai servizi segreti integra uno dei mezzi fraudolenti delineati dalla norma incriminatrice, né tale attribuzione può dirsi priva di effetti giuridici, posto che essa era funzionale ad impedire o comunque ad influenzare l’attività di perquisizione che stava per essere svolta (Sez. 5, 10381/2015).

Il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 ha carattere sussidiario, allorquando l’induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l’attribuzione di falsi dati identificativi in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall’art. 495, restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (Sez. 5, 45527/2016).

Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell’art. 494 senza riuscire ad indurre in errore taluno (Sez. 5, 10381/2015).

Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all’art. 494, sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate (Sez. 6, 13328/2015).

Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494), la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete ‘internet’ nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l’immagine e la dignità (nella specie a seguito dell’iniziativa dell’imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale) (Sez. 5, 46674/2007).

Integra il reato di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi un “account” ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete); e comunque, ovviamente, l’eventuale consenso giammai potrebbe scriminare il reato, che si perfeziona nel momento in cui il soggetto si sostituisce ad altro o usa false generalità, a nulla potendo rilevare né l’eventuale intesa col titolare delle generalità, né i motivi sottostanti, perché ciò che rileva, e che la norma intende perseguire, è la creazione di un’apparenza nei rapporti tra le persone, idonea a trarre in inganno, realizzata con la finalità di trarsi un vantaggio o di recarsi danno (il consenso potrebbe piuttosto rilevare sotto il profilo del concorso dell’intestatario formale nel reato di sostituzione di persona) (Sez. 3, 12479/2012).

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi inserisca nel sito di una “chat line” a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associato ad un “nickname” di fantasia, qualora abbia agito al fine di arrecare danno alla medesima, giacché in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale (Sez. 5, 18826/2013).

Il dolo specifico del delitto di cui all’art. 494 consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non, o di recare ad altri un danno (Sez. 5, 41012/2014).

Il reato di sostituzione di persona concorre pacificamente con quelli di false attestazioni in atto pubblico e di falso in certificazione amministrativa (Sez. 5, 48884/2018).

Va escluso il concorso apparente di norme tra il reato di sostituzione di persona e quello di falso in certificazioni amministrative, di cui agli artt. 477 e 482, nella condotta dell’agente che abbia esibito un documento d’identità falsificato al fine di compiere altra azione antigiuridica, ove l’atto di esibizione sia stato preceduto da una distinta attività di falsificazione (Sez. 6, 13328/2015).

In tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 ha carattere sussidiario, allorquando l’induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l’attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all’autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall’art. 495 (Sez. 5, 45527/2016).

È vero che il delitto di sostituzione di persona ha natura plurioffensiva, essendo preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici, connessi alla pubblica fede, ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere concretamente; tuttavia non è necessario che il fine propostosi dall’agente sia in se stesso illecito o di natura patrimoniale, ben potendo essere lecito e non patrimoniale e tantomeno è necessario per la consumazione del reato che la sostituzione di persona abbia prodotto un pregiudizio patrimoniale (Sez. 5, 35824/2018).

Il delitto di sostituzione di persona ha natura plurioffensiva, essendo preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che quest’ultimo riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato anche a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (Sez. 5, 21574/2009).

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 494 è sufficiente l’esposizione di una qualità personale a cui la legge ricolleghi specifici effetti giuridici. La formulazione della norma conferisce alla nozione di effetto giuridico, a tal fine rilevante, un ampio contenuto, comprensivo di conseguenze attinenti ai più vari aspetti dei rapporti sociali, purché determinate; fra le quali, esemplificativamente, le facoltà connesse all’esercizio di una professione, il diritto alla retribuzione derivante da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la qualifica di fidanzato, gli aspetti civili ed amministrativi della qualità di ministro di culto o la legittimazione del proprietario di un terreno ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica dello stesso.

Per contro, non è condotta idonea ad integrare il reato suddetto l’essersi l’imputato attribuito una qualità da cui non è possibile fare discendere specifici effetti giuridici (Sez. 2, 23327/2018).