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CAPO IV - DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

Art. 120 - Diritto di querela

1. Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

2. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

3. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato.

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Art. 121 - Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

1. Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

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Art. 122 - Querela di uno fra più offesi

1. Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

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Art. 123 - Estensione della querela

1. La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

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Art. 124 - Termine per proporre la querela. Rinuncia

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

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Art. 125 - Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

1. La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l’inabilitato, del diritto di proporre querela.

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Art. 126 - Estinzione del diritto di querela

1. Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

2. Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

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Art. 127 - Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

1. Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del ministro per la giustizia (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 1317/1947. L’art. 4 di detta legge stabilisce che, ai fini dell’applicazione di questo articolo, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di capo provvisorio dello Stato.

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Art. 128 - Termine per la richiesta di procedimento

1. Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell’autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l’autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

2. Quando la punibilità di un reato commesso all’estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

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Art. 129 - Irrevocabilità ed estensione della richiesta

1. La richiesta dell’autorità è irrevocabile.

2. Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

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Art. 130 - Istanza della persona offesa

1. Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa, l’istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

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Art. 131 - Reato complesso. Procedibilità di ufficio

1. Nei casi preveduti dall’articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

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